Questo è un orientamento pratico per collezionisti, confrontato con i testi ufficiali citati sotto nella versione in vigore al 17 ottobre 2026. Non è un parere legale su un oggetto determinato. Età, valore, materiali e Paese di destinazione cambiano la risposta, e un ufficio esportazione o uno spedizioniere doganale possono chiedere documenti che questo riassunto non elenca. Pagine più vecchie di alcuni siti di Soprintendenza locali citano ancora le cifre precedenti al 2026.

Comprare un’antichità in Italia e portarla a casa significa tre permessi, non uno. L’Italia controlla l’uscita dal territorio italiano, compresa una spedizione verso un altro Paese dell’UE. Se la destinazione è fuori dal territorio doganale dell’UE — gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Svizzera e la maggior parte del resto del mondo — può essere necessaria anche una licenza di esportazione UE. Il Paese verso cui spedite applica poi il proprio dazio doganale, l’IVA e le norme sulle specie protette. La fattura di un antiquario non sostituisce nessuno di questi passaggi.

Dove comprate è una domanda a parte. La guida alle destinazioni in Italia è l’orientamento per Roma, Venezia, Milano, Firenze e la biennale di Firenze. Usate le guide di categoria prima di pagare: mobili, punzoni dell’argento, porcellana e ceramica e vetro di Murano. Un punzone o un marchio di manifattura aiuta a descrivere l’oggetto sul modulo. Non è un permesso di esportazione.

Che cosa non può lasciare l’Italia in nessun caso

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) vieta l’uscita definitiva dei beni culturali già ricompresi nell’articolo 10, commi 1, 2 e 3. Vi rientrano le cose che il Ministero ha dichiarato di interesse culturale, e le cose che sono beni culturali per effetto della legge. L’articolo 65, comma 1, è un divieto, non una procedura lenta. Il rifiuto di un attestato di libera circolazione avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 14 e 68, comma 6, e finché quel procedimento non si chiude l’oggetto è sotto le norme di tutela del Codice.

Le cose appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici, di autore non più vivente ed eseguite da più di 70 anni, non possono uscire finché non è stata compiuta la verifica dell’articolo 12 (articolo 65, comma 2, lettera a). Gli oggetti ritrovati da chiunque, in qualunque modo, nel sottosuolo o sui fondali marini, e che ricadono nell’articolo 10, appartengono allo Stato ai sensi dell’articolo 91. Non comprate un oggetto archeologico dando per scontato che una ricevuta lo renda esportabile. Le condizioni di vendita di Pandolfini dicono la stessa cosa in una riga: i reperti archeologici italiani non possono essere esportati.

La regola dei 70 anni, i €50,000 e la soglia di €13,500 per i libri

Per un’opera d’arte ordinaria che non è già bene culturale, il Codice pone due domande: quanti anni ha, e quanto vale. La legge 17 marzo 2026, n. 40, in vigore il 14 aprile 2026, ha riscritto la prova di valore nell’articolo 65. L’articolo 5 di quella legge sostituisce le parole “euro 13,500” con “euro 50,000” per la categoria generale, e mantiene euro 13,500 solo per i libri (beni librari). Il portale di esportazione del Ministero, SUE, ha seguito quella distinzione dal 4 maggio 2026: una dichiarazione per gli oggetti d’arte sotto €50,000, e una dichiarazione distinta per i libri sotto €13,500.

L’autorizzazione è richiesta, ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera a, come modificato, per le cose di interesse culturale, di autore non più vivente, eseguite da più di 70 anni, quando il valore è superiore a €50,000. La nuova lettera a-bis dello stesso comma mantiene l’autorizzazione per i libri di quell’età e di quell’interesse quando il valore è superiore a €13,500. Sotto quelle soglie, il comma 4 dice che l’uscita non è soggetta ad autorizzazione: sotto €50,000 per la categoria generale, e sotto €13,500 per i libri. La norma parla di «superiore» e «inferiore». Il caso dell’oggetto che sta esattamente sulla cifra non è scritto, quindi sottoponetelo all’ufficio esportazione invece di indovinare.

Le soglie di €50,000 e di €13,500 non si applicano alle cose dell’allegato A, lettera B, numero 1, del Codice. Sono gli oggetti archeologici, gli elementi staccati da monumenti artistici, storici o religiosi, gli incunaboli e i manoscritti, e gli archivi. Hanno bisogno di autorizzazione qualunque sia il valore. L’articolo 65 aggiornato, stampato nelle note alla legge 40/2026, lo dice sia nel comma sull’autorizzazione sia nel comma sulla dichiarazione.

Tre ulteriori categorie hanno bisogno di autorizzazione ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera c, perché l’articolo 11 ve le riconduce. Un prezzo basso non le salva:

  • fotografie, con i loro negativi e le matrici, e opere cinematografiche o audiovisive, prodotte da più di 25 anni (articolo 11, comma 1, lettera f);
  • mezzi di trasporto di più di 75 anni (articolo 11, comma 1, lettera g);
  • beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica, di più di 50 anni (articolo 11, comma 1, lettera h).

Le opere di autore vivente, o la cui esecuzione non risale a più di 50 anni, non sono nella categoria dell’autorizzazione. L’articolo 11, comma 1, lettera d, e l’articolo 65, comma 4, lettera a, le lasciano invece a una dichiarazione. Su SUE quel fascicolo è l’autocertificazione per l’arte contemporanea (AAC), con un modulo più breve per le opere eseguite negli ultimi 12 mesi. Un pezzo recente di vetro di Murano cade spesso qui. Un lampadario dell’Ottocento no.

Tra questi poli, gli uffici esportazione usano una dichiarazione che chiamano D50: un’opera di autore non più vivente, eseguita da più di 50 anni e da meno di 70. L’ufficio esportazione di Milano descrive quel fascicolo, e descrive la dichiarazione sotto €50,000 per le opere di oltre 70 anni. Il decreto procedurale che gli uffici citano è il decreto ministeriale 17 maggio 2018, n. 246. Il Codice stesso non usa l’etichetta “D50”; il portale sì.

L’autodichiarazione è comunque un deposito

«Non soggetto ad autorizzazione» non significa mettere l’oggetto in valigia. L’articolo 65, comma 4-bis, pone a carico dell’interessato l’onere di provare all’ufficio esportazione competente, con una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che l’oggetto è davvero in una categoria che non ha bisogno di autorizzazione. Le procedure sono quelle fissate con decreto ministeriale. SUE chiama il modulo sotto soglia DVAL. Lo si deposita sul portale. L’ufficio può comunque chiamare l’oggetto in visione.

Se l’ufficio ritiene che l’oggetto possa essere una delle cose di eccezionale interesse dell’articolo 10, comma 3, lettera d-bis, apre il procedimento di dichiarazione dell’articolo 14. Il Codice dice che quel procedimento si conclude entro 60 giorni dalla dichiarazione. Mentre è in corso, non spedite.

La dichiarazione non è un’e-mail informale. L’ufficio di Milano avverte che si tratta di atti pubblici e che una dichiarazione falsa è un reato. L’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 è la sanzione per le dichiarazioni false rese ai sensi di quel decreto. Il valore che dichiarate deve essere un valore che potete sostenere. La pagina di Milano elenca i tipi di prova che il modulo accetta, e dice che se non li avete potete chiedere che la commissione veda l’oggetto.

La legge 40/2026 ha aggiunto il comma 4-ter: la dichiarazione dura quanto l’attestato di libera circolazione. L’attestato dura cinque anni (articolo 68, comma 5). Milano afferma che la DVAL e la D50 durano ciascuna cinque anni. L’avviso di SUE del 23 aprile 2026 dice che il modulo DVAL per gli oggetti d’arte sotto €50,000 è diventato disponibile il 4 maggio 2026.

L’attestato di libera circolazione

L’attestato di libera circolazione (attestato di libera circolazione) è l’autorizzazione all’uscita definitiva quando si applica l’articolo 65, comma 3. L’articolo 68 dice che chi intende portare fuori l’oggetto presenta una denuncia (denuncia) e presenta l’oggetto all’ufficio esportazione competente, indicando il valore di mercato di ciascuna cosa. La denuncia può essere ritirata prima che l’ufficio notifichi l’attestato o il rifiuto.

L’ufficio ha tre giorni dalla presentazione dell’oggetto per informare i dipartimenti competenti del Ministero, e quei dipartimenti hanno i dieci giorni successivi per inviare ciò che sanno (articolo 68, comma 2). L’ufficio verifica poi che il valore indicato sia credibile e, entro 40 giorni dalla presentazione dell’oggetto, comunica l’attestato o un rifiuto motivato (articolo 68, comma 3). I 40 giorni decorrono dalla presentazione dell’oggetto, non dal giorno in cui avete pagato l’antiquario e non dal giorno in cui uno spedizioniere lo ha ritirato.

L’attestato dura cinque anni. È redatto in tre originali. Uno resta nel fascicolo, uno è consegnato al richiedente e deve viaggiare con l’oggetto, e uno va al Ministero per il registro (articolo 68, comma 5). Milano afferma che non è rinnovabile. Un rifiuto avvia la dichiarazione di interesse culturale. L’oggetto ricade allora nell’articolo 14, e un contratto di vendita che dava per scontato che l’oggetto potesse uscire è un problema vostro con il venditore, non una ragione per cui il Ministero debba lasciarlo andare.

Gli uffici che fanno questo lavoro sono gli Uffici Esportazione. Le domande passano da SUE, che il portale stesso indica come obbligatorio. Dal 4 maggio 2026 il portale ha separato i canali: beni archivistici, libri, e beni storici, artistici, archeologici ed etnoantropologici. Si sceglie il tipo di oggetto e poi l’ufficio competente. Libri e archivi vanno agli uffici esportazione delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche. La Direzione generale Biblioteche spiega quel passaggio, disposto con un decreto del 9 aprile 2025. Gli altri oggetti vanno all’ufficio esportazione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il territorio competente. La pagina di Milano è un esempio pubblico chiaro di come lavora uno di quegli uffici: la commissione vede gli oggetti presentati per un attestato, si può chiedere un sopralluogo quando l’oggetto è grande, fragile o numeroso, e l’ufficio indica una marca da bollo di €16, pagabile su SUE.

La licenza di esportazione UE, per le spedizioni fuori dall’UE

Una spedizione da Firenze a Parigi ha bisogno dell’attestato o della dichiarazione italiani. Non ha bisogno di una licenza di esportazione UE. Una spedizione da Firenze a New York, Londra o Zurigo può aver bisogno di entrambi. Il regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio richiede una licenza di esportazione per i beni culturali del suo allegato I quando lasciano il territorio doganale dell’Unione. Il Regno Unito e la Svizzera sono fuori da quel territorio. La licenza è valida in tutta l’Unione (articolo 2). La prova di valore si fa al momento del deposito della domanda, e il valore è il valore nello Stato membro interessato.

L’allegato I copre una categoria solo se il valore raggiunge la soglia, salvo le categorie segnate «qualunque sia il valore». In sintesi, dall’allegato:

Soglie della licenza di esportazione UE nell’allegato I del regolamento (CE) n. 116/2009. I limiti di età cambiano per categoria; leggete l’allegato prima di fidarvi di una riga.
SogliaCategorie
Qualunque sia il valoreOggetti archeologici di più di 100 anni; elementi staccati da monumenti, di più di 100 anni; incunaboli e manoscritti; archivi di più di 50 anni
€15,000Mosaici e disegni; incisioni, stampe e litografie originali; fotografie; carte geografiche a stampa di più di 200 anni
€30,000Acquerelli, gouaches e pastelli eseguiti interamente a mano
€50,000Statuaria e scultura originali; libri di più di 100 anni; collezioni; mezzi di trasporto di più di 75 anni; altre antichità della categoria 15, che comprende mobili, orologi, strumenti musicali, vetreria, tappeti e oreficeria
€150,000Quadri e dipinti eseguiti interamente a mano

La categoria 15 divide anche l’età, oltre al valore. Tra 50 e 100 anni elenca beni specifici, compresi mobili e orologi. Oltre 100 anni copre altri oggetti antichi non già compresi nelle categorie da 1 a 14. Diverse categorie artistiche si applicano solo quando l’oggetto ha più di 50 anni e non appartiene al suo autore. L’allegato è l’elenco che conta.

La prova italiana e la prova UE non sono la stessa prova. Un dipinto di un artista defunto, di più di 70 anni, che vale più di €50,000 ma meno di €150,000, ha bisogno di un attestato italiano e non raggiunge la soglia UE per i quadri. Un mobile di più di 50 e meno di 70 anni, che vale più di €50,000, può aver bisogno di una licenza UE mentre il fascicolo italiano è la dichiarazione D50 e non un attestato, perché l’autorizzazione dell’articolo 65 per le opere ordinarie parte dai 70 anni. Chiedete all’ufficio quale combinazione richiedano davvero il vostro oggetto e la vostra destinazione.

In Italia la licenza è rilasciata dagli uffici esportazione. L’articolo 74 del Codice, nel testo pubblicato dalla Soprintendenza di Cagliari, dice che essi sono le autorità competenti, che la licenza è rilasciata insieme all’attestato di libera circolazione e che è valida sei mesi. Lo stesso ufficio può rilasciarla in seguito, ma non oltre 30 mesi dopo l’attestato. SUE elenca la licenza UE definitiva (LED) come procedura a sé. L’articolo 73 del Codice definisce ancora il vecchio regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio come «il regolamento CEE», e l’allegato A del Codice stampa ancora cifre in euro più vecchie. Il regolamento 116/2009 ha sostituito quel regolamento, e gli uffici esportazione citano il 116/2009. Usate l’allegato I del 116/2009 per le soglie UE, non le cifre più vecchie dell’allegato A.

La forma della licenza è ancora quella del regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2012 della Commissione. L’articolo 9 dice che il periodo di validità non supera 12 mesi dalla data di rilascio. I sei mesi italiani, nell’articolo 74, stanno dentro quel massimo. Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1144 della Commissione del 28 maggio 2026 sostituirà il 1081/2012 con un sistema centrale di licenza elettronica, e ripete un massimo di 12 mesi per una licenza standard. L’articolo 15 di quel regolamento dice che si applica dal 2 ottobre 2031. Non è il sistema su cui si deposita oggi. Oggi si deposita su SUE.

Importare beni culturali nell’UE

Il regolamento (UE) 2019/880 è il documento sbagliato per spedire un cassettone fatto in Italia in America. L’articolo 2, comma 2, dice che il regolamento non si applica ai beni culturali creati o scoperti nel territorio doganale dell’Unione. Il considerando 18 aggiunge che i beni dell’Unione che sono stati esportati e poi rientrano come merci di ritorno non hanno bisogno della licenza di importazione né della dichiarazione dell’importatore sulla via del rientro.

Il regolamento conta quando beni culturali creati o scoperti fuori dall’Unione entrano nell’UE. La parte B dell’allegato richiede una licenza di importazione per gli oggetti archeologici, e per gli elementi di monumenti che sono stati smembrati, di più di 250 anni, qualunque sia il valore. La parte C richiede una dichiarazione dell’importatore per le altre categorie elencate, compresi quadri, scultura, libri e manoscritti, quando l’oggetto ha più di 200 anni e il valore in dogana è di €18,000 o più per pezzo. L’avviso di SUE del 30 luglio 2025 dice che il sistema europeo ICG per quel controllo all’importazione è in funzione, e le domande e risposte della Commissione spiegano la licenza e la dichiarazione. Milano dice agli importatori di usare il portale TRACES per quel deposito. Se state inviando un vaso cinese o un oggetto archeologico non UE in Italia, questo è il regime da leggere. Se state inviando fuori un cassettone fiorentino, non lo è.

IVA e dogana negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Svizzera

L’IVA italiana e le imposte all’importazione del Paese di destinazione sono addebiti diversi. L’Agenzia delle Entrate afferma che l’aliquota ordinaria dell’IVA italiana è il 22 per cento. Molti antiquari vendono beni usati, opere d’arte, antichità e oggetti da collezione nel regime del margine del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41: l’imposta è sul margine dell’antiquario, e un acquirente privato non può recuperarla. Dal 1° luglio 2025, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli registra che il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, articolo 9, ha portato le opere d’arte, le antichità e gli oggetti da collezione che vi rientrano all’aliquota del 5 per cento nel regime ordinario dell’IVA. L’avviso dice che l’aliquota del 5 per cento non si applica quando si usa il regime del margine. In quell’avviso, le antichità a questo fine sono beni diversi dalle opere d’arte o dagli oggetti da collezione, di più di 100 anni, codice di tariffa 9706.

Prima di pagare, chiedete quale regime userà la fattura, e se una vendita che il venditore esporta fuori dall’UE sarà fatturata come esportazione. Un privato che paga semplicemente una fattura in regime del margine e organizza da sé lo spedizioniere non deve aspettarsi un rimborso dell’IVA. La risposta n. 497 dell’11 ottobre 2022 registra anche che le regole UE di vendita a distanza usate dallo One Stop Shop non si applicano alle cessioni in regime del margine. Un acquirente impresa che spedisce in un altro Paese dell’UE dovrebbe portare quella domanda al proprio consulente, invece di dare per scontato che il prezzo italiano sia senza IVA.

Stati Uniti

La voce 9706 della Harmonized Tariff Schedule copre le antichità di età superiore a 100 anni. Nel capitolo 97 del 2026 pubblicato dalla US International Trade Commission, 9706.10.00 (età superiore a 250 anni) e 9706.90.00 (altre antichità di oltre 100 anni) sono in franchigia nell’aliquota generale. La nota di capitolo dice che, se un articolo è presentato in vendita sotto la 9706 e in seguito si accerta che non ha più di 100 anni, si applica un dazio aggiuntivo. Il 19 CFR 10.53 consente a un’antichità che vi rientra di essere ammessa in franchigia anche se è stata riparata o rinnovata. Se è stata aggiunta una quantità sostanziale di materiale, l’originale e l’aggiunta si valutano separatamente e il dazio si applica sull’aggiunta. Se la riparazione cambia l’articolo al punto che perde la sua identità di antichità, l’intero articolo è escluso dall’ingresso in franchigia sotto la 9706.

Un oggetto di meno di 100 anni non è 9706. Si classifica nella sua voce ordinaria, dove il dazio può essere dovuto. Questa pagina non indovina quelle aliquote. Uno spedizioniere doganale classifica l’immissione. Un’aliquota di dazio in franchigia non è una deroga agli altri requisiti statunitensi: le dichiarazioni Fish and Wildlife, i permessi CITES e il marchio fitosanitario sugli imballaggi di legno possono applicarsi comunque. L’importatore deve poter dimostrare l’età. Un’assicurazione verbale del negozio non è quella dimostrazione.

Regno Unito

Il Regno Unito è fuori dal territorio doganale dell’UE, quindi il fascicolo di uscita italiano e, dove si applica l’allegato I, la licenza di esportazione UE vengono prima. All’arrivo, la guida dell’HMRC sul valore ai fini dell’IVA all’importazione dà alle opere d’arte, alle antichità e agli oggetti da collezione che vi rientrano una valutazione ridotta. Si prende il valore per il dazio, si aggiungono i costi ulteriori e si moltiplica per il 25 per cento. Applicare l’aliquota IVA del 20 per cento a quel valore ridotto è ciò che l’HMRC descrive come un’aliquota effettiva del 5 per cento. Le antichità ammesse a quel trattamento sono prodotti, diversi dalle opere d’arte o dagli oggetti da collezione, di 100 anni o più, classificati nella voce 9706. Opere d’arte e pezzi da collezione hanno voci proprie nel capitolo 97 della tariffa del Regno Unito. Cercate il codice di merce in quella tariffa per l’aliquota di dazio nel giorno in cui importate. Questa pagina non copia una percentuale di dazio da una pagina che non la indica.

Svizzera e altre destinazioni

Anche la Svizzera è fuori dal territorio doganale dell’UE. L’Amministrazione federale delle contribuzioni, in una pagina aggiornata il 22 settembre 2026, indica un’aliquota IVA normale dell’8,1 per cento. L’aliquota ridotta del 2,6 per cento su quella pagina è per categorie elencate come alimenti, medicinali e libri, non per le antichità. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini dice che l’imposta all’importazione è dovuta sui beni importati, comprese le spedizioni senza valore commerciale, all’aliquota normale dell’8,1 per cento salvo che si applichi l’aliquota ridotta. Controllate la tariffa svizzera per la classificazione doganale, invece di dare per scontata un’aliquota zero.

I beni culturali hanno un’ulteriore regola svizzera. L’Ufficio federale della cultura dice che devono essere dichiarati come tali, e in dettaglio, quando sono importati, in transito, esportati, o depositati in un deposito doganale o in un deposito franco. Il deposito conta come importazione ai sensi dell’articolo 19 del Cultural Property Transfer Act. Una revisione dell’ordinanza di attuazione, in vigore dal 1° gennaio 2026, ha aggiunto alla dichiarazione la data e le dimensioni dell’oggetto, insieme al tipo e al luogo di fabbricazione o, per un oggetto archeologico, al luogo di rinvenimento.

Per qualsiasi altro Paese, chiedete a uno spedizioniere che vi immette merci. Questa pagina non inventa aliquote di dazio, aliquote IVA o franchigie de minimis per destinazioni la cui tariffa ufficiale non è stata citata sopra.

Avorio, tartaruga, palissandro e altri materiali soggetti a restrizione

Un attestato per beni culturali non è un permesso per la fauna. Se l’oggetto contiene avorio di elefante, guscio di tartaruga marina, palissandro o un’altra specie elencata, fermatevi prima di pagare e ottenete una risposta scritta dall’autorità CITES in Italia e dall’autorità del Paese di destinazione. L’ufficio esportazione del Ministero della Cultura non rilascia permessi CITES.

Avorio

Dentro l’UE, il commercio di avorio di elefante è fortemente ristretto. Gli orientamenti della Commissione pubblicati nella Gazzetta ufficiale il 30 dicembre 2021, letti con il regolamento (UE) 2021/2280 della Commissione, raccomandano che gli Stati membri smettano di rilasciare certificati per il commercio di avorio lavorato, salvo che il pezzo sia uno strumento musicale fabbricato prima del 1975 o un’antichità lavorata prima del 3 marzo 1947. Per la riesportazione — che è ciò che è una spedizione commerciale dall’Italia verso gli Stati Uniti o il Regno Unito — gli orientamenti raccomandano che gli Stati membri non rilascino certificati di riesportazione per il commercio di esemplari lavorati, salvo casi stretti come gli strumenti musicali anteriori al 1975 e le antichità anteriori al 1947 vendute a un museo con il sostegno di un’autorità culturale. «Lavorato», nell’articolo 2(w) del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, significa alterato in modo significativo dallo stato grezzo per gioielleria, ornamento, arte, uso pratico o uno strumento musicale prima del 3 marzo 1947, e che non richiede più intaglio per servire a quello scopo. Una zanna, o un intarsio successivo, non diventa lecito perché il cassone intorno è antico.

Il Regno Unito aggiunge l’Ivory Act 2018. Il dealing comprende comprare e vendere, e comprende importare avorio nel Regno Unito per venderlo o darlo a noleggio. Il divieto copre elefante, ippopotamo, orca, narvalo e capodoglio. Registrate un’esenzione standard, oppure chiedete un certificato di esenzione, prima di commerciare. Le esenzioni standard sulla pagina ufficiale sono: uno strumento musicale fabbricato prima del 1975 con meno del 20 per cento di avorio in volume; un oggetto fabbricato prima del 3 marzo 1947 con meno del 10 per cento di avorio in volume, l’avorio integrato nell’oggetto; una miniatura su ritratto fabbricata prima del 1918 con una superficie non superiore a 320 centimetri quadrati; e una vendita o un noleggio a un museo che vi rientra. Un oggetto fabbricato prima del 1918 può essere proposto per un certificato di esenzione se è di valore artistico, culturale o storico eccezionalmente alto. I permessi CITES del Regno Unito sono un deposito separato. La registrazione ai sensi dell’Ivory Act non li concede.

Lo US Fish and Wildlife Service afferma che il commercio internazionale di avorio è vietato ai sensi della CITES e ulteriormente ristretto dal diritto statunitense. Un oggetto rientra nell’esenzione per le antichità dell’Endangered Species Act solo se chi la invoca può dimostrare tutto quanto segue: ha 100 anni o più; è composto in tutto o in parte di una specie elencata nell’ESA; non è stato riparato o modificato con alcuna specie di quel tipo dopo il 27 dicembre 1973; ed è, o è stato, importato attraverso un porto antiquario designato. Il Service elenca quei porti, fra cui New York, Los Angeles, San Francisco, Miami, Chicago e Boston. Anche allora i documenti CITES restano richiesti, e la fauna va dichiarata a un Office of Law Enforcement dell’USFWS. La pagina del Service dice che l’importazione di avorio grezzo di elefante africano è vietata salvo casi stretti, come un trofeo di caccia prelevato lecitamente. Leggete la pagina attuale prima di rilanciare su un cassettone intarsiato d’avorio, una miniatura o un manico di bastone. L’età da sola non è il permesso di spedire.

Tartaruga

Il guscio venduto come tartaruga è tartaruga marina, di norma l’embricata (hawksbill). Le tartarughe marine sono elencate nell’appendice I della CITES. Il commercio internazionale di specie dell’appendice I non è un’eccezione ordinaria per le antichità. Ventagli, scatole, cornici e intarsi vanno trattati come non in grado di viaggiare finché le autorità CITES di entrambe le parti non hanno detto altrimenti per iscritto.

Palissandro e altri legni

La maggior parte delle specie di Dalbergia, i palissandri, è nell’appendice II della CITES con l’annotazione #15. Il palissandro brasiliano, Dalbergia nigra, è nell’appendice I ed è fuori da quell’annotazione. L’annotazione, come pubblicata dal Comitato piante della CITES, esenta i prodotti finiti solo fino a 10 kg del legno della specie elencata per spedizione, ed esenta gli strumenti musicali finiti, le loro parti e i loro accessori. La lettura del Comitato del limite di 10 kg è il peso del legno di quella specie in ciascun oggetto, non il peso della cassa, e i pesi di specie elencate diverse non si sommano. Altre specie, compresa Dalbergia cochinchinensis e la popolazione messicana, stanno sotto annotazioni diverse. Le Conferenze delle Parti modificano le annotazioni, quindi controllate le appendici attuali e chiedete all’autorità di gestione. Un cassettone impiallacciato può fallire questa prova anche quando il fascicolo italiano sui beni culturali è in ordine.

La guida svizzera ai permessi di importazione dice che i prodotti in legno di Dalbergia hanno in genere bisogno di un certificato CITES del Paese di esportazione e di un permesso di importazione svizzero, e che non si rilasciano permessi permanenti per Dalbergia nigra, Dalbergia cochinchinensis o la popolazione messicana. Altre destinazioni possono essere più severe dell’annotazione. Corallo, certe pelli di rettile e avorio nello stesso oggetto pongono lo stesso tipo di domanda. Chiedete mentre l’oggetto è ancora in negozio.

Che cosa fanno davvero antiquari e case d’asta

Il Codice pone il deposito a carico di chi intende portare l’oggetto fuori dall’Italia. L’articolo 68, comma 1, si rivolge a quella persona. L’articolo 65, comma 4-bis, pone l’onere della dichiarazione sull’«interessato». Nessuno dei due articoli obbliga il venditore a ottenere la carta.

Le case d’asta lo dicono di solito nelle condizioni di vendita, e di solito dicono che un rifiuto o un ritardo non annulla l’acquisto né rinvia il pagamento. Pandolfini cita il Codice e il regolamento 116/2009, declina la responsabilità sul fatto che i permessi siano rilasciati, e dice che un rifiuto non può giustificare l’annullamento dell’acquisto o il mancato pagamento. Le condizioni generali di Il Ponte per il 2025 pongono lo stesso onere sull’acquirente, per l’Italia e per il Paese di destinazione, dogana e specie protette comprese. Dicono anche che la casa può, se l’acquirente lo chiede e ha già pagato, depositare l’attestato, la DVAL o la licenza di esportazione. Il compenso indicato in quelle condizioni generali è €150 più IVA per opera, più eventuali trasporti, salvo che le condizioni di quella vendita particolare fissino una cifra diversa. La casa non garantisce il risultato.

Leggete le condizioni della vendita in cui state rilanciando, non un ricordo generico di come funzionano le aste. Chiedete se un segno sul lotto significa che un attestato esiste già e, se esiste, chiedete la data, il valore indicato e se i cinque anni di validità hanno cominciato a decorrere. Un attestato intestato al venditore deve essere uno che vi è consentito usare, e l’originale che l’articolo 68 dice debba viaggiare con l’oggetto deve essere quello che starà davvero nella cassa.

Un antiquario può accettare di depositare, o di attendere l’esito, come clausola del contratto. Ottenete quella clausola per iscritto prima di pagare: chi deposita, chi paga la marca da bollo e lo spedizioniere, e che cosa succede se l’ufficio rifiuta o apre un procedimento di dichiarazione. Un rifiuto può significare che l’oggetto non può uscire ed è ora dentro un procedimento di interesse culturale. È il momento in cui una promessa verbale amichevole non basta.

Scegliere uno spedizioniere, imballo e assicurazione

Usate uno spedizioniere che muove opere e beni culturali come parte ordinaria del suo lavoro, e che non ritirerà l’oggetto finché il documento italiano di cui questa spedizione ha bisogno non è in mano: l’attestato o la dichiarazione convalidata, e la licenza UE se la destinazione è fuori dall’UE e si applica l’allegato I. Una ditta di traslochi generica può mettere un tavolo in cassa. È un posto poco adatto per scoprire che la licenza non è mai stata depositata.

Chiedete, per iscritto, una relazione sullo stato di conservazione e fotografie prima dell’imballo, la specifica della cassa, e la conferma che ogni imballaggio in legno massiccio è trattato e marcato secondo ISPM 15, lo standard fitosanitario per gli imballaggi di legno nel commercio internazionale. Date allo spedizioniere la fattura, il documento italiano, la licenza UE se c’è, le dimensioni e un elenco dei materiali che menzioni avorio, guscio, palissandro e ogni altra sostanza soggetta a restrizione. L’immissione a destinazione è di solito preparata dallo spedizioniere doganale del trasportatore, che non può classificare ciò che non avete descritto.

Assicurate il transito per un valore concordato, dal momento in cui lo spedizioniere prende l’oggetto fino alla consegna, e leggete il testo. Chiedete che cosa è escluso, se la responsabilità propria dello spedizioniere è limitata a una cifra molto inferiore al prezzo d’acquisto, e chi è l’assicurato. Questa pagina non cita un premio né un tempo di transito. Quelli vengono dal preventivo per questo oggetto e per questo percorso. Scomponete il preventivo in deposito, eventuale visione da parte dell’ufficio, rilascio dei documenti, ritiro, sdoganamento all’esportazione, nolo, sdoganamento all’importazione e consegna, così un ritardo in una fase è visibile.

Tempi che sono davvero pubblicati

Non esiste una cifra ufficiale porta a porta per «spedire antichità dall’Italia», e questa pagina non ne inventa una. I tempi pubblicati sono procedurali.

  • L’ufficio esportazione deve comunicare la decisione sulla libera circolazione entro 40 giorni dalla presentazione dell’oggetto (articolo 68, comma 3, del Codice).
  • Se da un’autodichiarazione si apre una dichiarazione di interesse culturale, l’articolo 65, comma 4-bis, dice che quel procedimento si conclude entro 60 giorni dalla dichiarazione.
  • L’attestato dura cinque anni e deve viaggiare con l’oggetto. Milano afferma che non è rinnovabile.
  • La licenza di esportazione UE italiana rilasciata con l’attestato è valida sei mesi (articolo 74). Il regolamento di esecuzione 1081/2012 limita una licenza di esportazione a 12 mesi dal rilascio. Un attestato ottenuto due anni fa non tiene in vita una licenza UE.
  • L’ufficio esportazione di Milano afferma che una DVAL è presa in carico entro tre giorni e, salvo che l’ufficio chiami l’oggetto o apra controlli, è restituita per posta elettronica certificata entro due settimane. È la prassi pubblicata di un ufficio, non un termine nazionale. Altri uffici pubblicano i propri giorni e i propri orari di apertura al pubblico.

Non prenotate un volo, una fiera o una consegna a casa dando per scontato che i 40 giorni, o le due settimane di Milano, saranno tutta la storia. La presentazione dell’oggetto è essa stessa un passaggio, e un rifiuto sostituisce il calendario della spedizione con il procedimento di dichiarazione.

Lista di controllo per chi compra

  • Identificate l’oggetto prima di parlare di esportazione: materiali, data approssimativa, dimensioni, fotografie del fronte, del retro e di ogni punzone. Le guide di categoria sopra sono il punto da cui partire.
  • Chiedete se è già dichiarato di interesse culturale, e se esistono già un attestato, una dichiarazione convalidata o un certificato di ingresso (CAS o CAI), con la data e il valore indicati.
  • Decidete quale fascicolo italiano serve all’oggetto: un divieto, un attestato, una DVAL, una D50 o una dichiarazione di arte contemporanea. Poi chiedete se l’allegato I del regolamento 116/2009 richiede anche una licenza UE per il vostro Paese.
  • Se c’è avorio, tartaruga, palissandro o un altro materiale elencato, ottenete la risposta CITES, e la risposta del Paese di destinazione, prima di pagare.
  • Concordate per iscritto chi deposita su SUE, chi paga, e che cosa succede se l’ufficio rifiuta o apre un procedimento di dichiarazione. Leggete le condizioni d’asta se state rilanciando.
  • Chiedete se la fattura è in regime del margine o in IVA ordinaria, e se il venditore tratterà una spedizione extra-UE come un’esportazione.
  • Scegliete lo spedizioniere prima che la cassa sia costruita. Dategli l’elenco dei materiali. Non lasciate che ritiri l’oggetto finché il documento italiano, e la licenza UE se è richiesta, non è rilasciato.
  • Conservate l’originale che deve accompagnare l’oggetto, e conservate l’immissione doganale di destinazione. Vi serviranno entrambi se l’oggetto sarà messo in discussione in seguito, o se un giorno lo riporterete indietro.

FAQ

Posso tornare in aereo con un’antichità e sistemare le carte dopo?

No, se vi si applica l’articolo 65. Lasciare l’Italia, anche verso un altro Paese dell’UE, può richiedere prima un attestato o una dichiarazione convalidata. La compagnia aerea non rilascia né l’uno né l’altra. Li rilascia l’ufficio esportazione, su SUE.

La soglia è ancora €13,500?

Per la maggior parte degli oggetti d’arte, no. La legge 17 marzo 2026, n. 40, in vigore il 14 aprile 2026, ha sostituito €13,500 con €50,000 nell’articolo 65. I libri restano a €13,500. Oggetti archeologici, parti staccate da monumenti, incunaboli, manoscritti e archivi hanno bisogno di autorizzazione qualunque sia il valore. Alcune pagine web più vecchie degli uffici mostrano ancora €13,500. La legge e il portale SUE sono i riferimenti attuali.

La licenza di esportazione UE sostituisce l’attestato italiano?

No. L’attestato o la dichiarazione riguardano l’uscita dall’Italia. Il regolamento 116/2009 aggiunge una licenza quando l’oggetto è nell’allegato I e lascia il territorio doganale dell’UE. Una spedizione verso un altro Paese dell’UE non ha bisogno di quella licenza UE. Una spedizione verso gli Stati Uniti, il Regno Unito o la Svizzera può aver bisogno di entrambi, e le due prove di età e di valore non sono identiche.

Le antichità di oltre 100 anni sono in franchigia di dazio negli Stati Uniti?

La voce 9706 copre le antichità di età superiore a 100 anni, e l’aliquota generale per 9706.10.00 e 9706.90.00 nella Harmonized Tariff Schedule del 2026 è la franchigia. La dogana può negare quel trattamento se l’età non è dimostrata, se riparazioni successive fanno perdere all’articolo la sua identità di antichità, o se la voce è sbagliata. Altri requisiti di frontiera, comprese le norme sulla fauna, possono applicarsi comunque. Gli oggetti di meno di 100 anni non si immettono sotto la 9706.

La casa d’aste otterrà le carte di esportazione?

Solo se lo dicono le condizioni di quella vendita. Pandolfini e Il Ponte pongono entrambi il rischio di esportazione sull’acquirente, ed entrambi dicono che un rifiuto non annulla l’acquisto né giustifica il mancato pagamento. Le condizioni generali 2025 di Il Ponte dicono che la casa può depositare dopo che l’acquirente ha pagato, a un compenso indicato di €150 più IVA per opera salvo che le condizioni di quella vendita fissino un’altra cifra, e che la casa non garantisce l’esito.

Posso spedire avorio antico, tartaruga o palissandro?

Non datelo per scontato. Gli orientamenti UE raccomandano che le autorità rifiutino i certificati di riesportazione commerciale per l’avorio lavorato salvo casi stretti, come certi strumenti musicali anteriori al 1975 e certe antichità anteriori al 1947 vendute a musei. L’Ivory Act del Regno Unito restringe il commercio, compresa l’importazione per la vendita. Le regole dello US Fish and Wildlife aggiungono ulteriori condizioni, compresi i porti designati, e richiedono comunque i documenti CITES. Il guscio di tartaruga marina è appendice I della CITES. Anche il palissandro è elencato, con un’annotazione stretta sui prodotti finiti che non copre ogni pezzo impiallacciato. Chiedete a entrambe le autorità prima di pagare.

Quanto ci mette l’attestato?

Il Codice dà all’ufficio esportazione 40 giorni dalla presentazione dell’oggetto per comunicare la decisione. Non è un tempo di spedizione porta a porta. L’oggetto deve essere presentato, e un rifiuto avvia un procedimento separato. L’ufficio esportazione di Milano dice che una DVAL è di norma restituita per posta elettronica certificata entro due settimane, salvo che i beni siano chiamati in visione. Altri uffici pubblicano i propri tempi.

Il regolamento 2019/880 si applica quando spedisco un’antichità italiana in America?

No. Quel regolamento disciplina i beni culturali che entrano nell’UE, e l’articolo 2 dice che non si applica ai beni creati o scoperti nel territorio doganale dell’UE. Conta se in seguito importate nell’UE un oggetto creato o scoperto fuori dall’UE, sopra le soglie di età e di valore del suo allegato.

Guide collegate

Testi ufficiali

Le cifre e le scadenze sopra sono tratte da questi testi. Se un emendamento successivo sposta una soglia, vince il testo.

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